Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: «a decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13,5 per mille».