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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.58. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
3.58.

  Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
  27-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, la lettera l-bis) è abrogata;
   b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: «Art.. 15-bis.Detrazioni per adozione internazionale – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e autocertificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni».
  26-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m), è abrogata 26-quater, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 121, sostituire le parole: 200 milioni con le seguenti: 100 milioni.

ex 44. 395.