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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.42. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
3.42.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. I soggetti non sottoposti a procedura fallimentare possono estinguere il debito derivante da ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2014, attraverso il pagamento esclusivamente della somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo.

  Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.

ex 44. 371.