Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. I soggetti non sottoposti a procedura fallimentare possono estinguere il debito derivante da ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2014, attraverso il pagamento esclusivamente della somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo.
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.