stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.145. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
3.145.

  Dopo il comma 71 aggiungere i seguenti:
  71-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi e di riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal 1o gennaio 2015 alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti, gli Organi costituzionali, le Regioni e gli enti locali, è fatto divieto di acquistare autovetture di servizio o di rappresentanza e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto le suddette autovetture.
  71-ter. Gli Organi costituzionali di cui al comma 71-bis si adeguano alle disposizioni della presente legge nell'ambito della propria autonomia.
  71-quater. Restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.
71-quinquies. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di assegnare autovetture di servizio e di rappresentanza a soggetti diversi da quelli individuati dal comma 71-quater.
  71-sexies. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono nulli e costituiscono illecito disciplinare, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.
  71-septies. Sulla base del censimento delle autovetture di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, le autovetture delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 71-quater, sono dismesse per il tramite di una vendita nella forma dell'asta pubblica su piattaforma elettronica.
  71-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono trasferite al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le dotazioni di bilancio annualmente destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni di cui al comma 71-quater, nonché i proventi della dismissione del autovetture di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  71-novies. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, emana un decreto attuativo per le modalità applicative del presente articolo.

ex 45. 03.