stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.141. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
3.141.

  Dopo il comma 71 aggiungere i seguenti:
  71-bis. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, a decorrere dal 1o gennaio 2015, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 13 per cento. Il titolare della concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, per finanziare rispettivamente la realizzazione di azioni di monitoraggio e contrasto della contaminazione dei suoli e delle acque superficiali e sotterranee nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni, e l'attuazione di piani di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento di azioni di monitoraggio epidemiologico degli effetti sulla salute delle stesse attività produttive.
  7-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 13 per cento per gli idrocarburi gassosi, e dal 7 per cento al 10 per cento per gli idrocarburi liquidi. Il titolare della concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, al capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 35 comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e al capitolo istituito nello stesso stato di previsione per assicurare, rispettivamente, il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, e la promozione di attività di ricerca avente come oggetto le relazioni fra le attività di ricerca e coltivazione in mare e lo stato di salute delle specie di fauna e flora esposte.

ex 45. 25.