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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.140. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
3.140.

  Dopo il comma 71 inserire i seguenti:
  71-bis. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, a decorrere dal 1o gennaio 2015, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 13 per cento. Le somme corrispondenti al 30 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, per finanziare rispettivamente la realizzazione di azioni di monitoraggio e contrasto della contaminazione dei suoli e dette acque superficiali e sotterranee nelle aree interessate, e l'attuazione di piani di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento di azioni di monitoraggio epidemiologico degli effetti sulla salute delle stesse attività produttive. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta per il 55 per cento alla regione e per il 15 per cento ai comuni. I comuni destinano tali risorse per l'installazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale e a interventi di recupero e riqualificazione di aree e spazi pubblici. Le regioni destinano tali risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali.
  71-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2015, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 13 per cento per gli idrocarburi gassosi, e dal 7 per cento al 10 per cento per gli idrocarburi liquidi. Il titolare della concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al 45 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, al capitolo nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 35 comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e al capitolo istituito nello stesso stato di previsione per assicurare, rispettivamente, il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, e la promozione di attività di ricerca avente come oggetto le relazioni fra le attività di ricerca e coltivazione in mare e lo stato di salute delle specie di fauna e flora esposte. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta alla regione che destina tali risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali.

ex 45. 23.