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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.14. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
3.14.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La presente disposizione non si applica ai fondi pensione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 dello stesso, che destinino, fatte salve le disponibilità di mercato, almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio alla sottoscrizione di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse.

  Conseguentemente, dopo il comma 28, aggiungere il seguente: 28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13.5 per mille».

ex 44. 274.