Apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, sostituire le parole: « 20 per cento» con le seguenti: « 15 per cento»;
b) al comma 3, sostituire le parole: « 17 per cento» con le seguenti parole: « 14 per cento».
Conseguentemente, dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 dei 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilità nella misura del 1 per mille».