Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 17 dei decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 1 è sostituito dal seguente: La quota parte di capitale gestita dai fondi pensione complementare, derivata dai redditi dei singoli lavoratori inferiori a 90.000 euro lordi, è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento mentre la quota parte di capitale gestita da fondi pensione derivante da redditi dei singoli lavoratori con reddito superiore per almeno due anni consecutivi a 90.000 euro lordi, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dei 20 per cento. Tale regime di tassazione separata si ripercuoterà con i suoi effetti nella gestione della posizione individuale dei singoli lavoratori. Le aliquote indicate si applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta;
Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:
31. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 3 è sostituito dal seguente: La quota parte di capitale gestito da fondi di trattamento di fine rapporto e di previdenza, derivata dai redditi dei singoli lavoratori inferiori a 90.000 euro lordi, è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento mentre la quota parte di capitale gestita da fondi analoghi derivanti da redditi dei singoli lavoratori con reddito superiore per almeno due anni consecutivi a 90.000 euro lordi, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento. Tale regime di tassazione separata si ripercuotersi con i suoi effetti nella gestione della posizione individuale dei singoli lavoratori. Le aliquote indicate si applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta;
dopo il comma 3, inserire il seguente 3-bis:
3-bis. Il Ministro dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per tutela dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, fino al raggiungimento dei 400 milioni di euro.
al, comma 9, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
1) 480 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24,000 euro ma non a 26,000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.