Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
45-bis. All'articolo 3-bis comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, la parola: «venti» è sostituita dalla parola: «quaranta».
45-ter. I contribuenti che, alla data di entrata in vigore della presente, hanno in corso pagamenti rateali ripartiti in un numero di rate trimestrali inferiore a quello stabilito al comma 1, potranno versare le somme residue dovute, se superiori a cinquemila euro, in un numero di rate trimestrali non eccedente la differenza tra il numero delle rate massimo stabilito dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nel testo modificato per effetto del comma 1, e il numero delle rate versate all'atto della richiesta.
45-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 45-ter.