Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
45-bis. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è sostituita dalle seguenti: «a) fino a 15.000 euro, 21 per cento».
45-ter. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è sostituita dalle seguenti: «b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 24 per cento».
45-quater. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è sostituita dalle seguenti: «e) oltre 75.000 euro e fino a 150.000, 46 per cento; e-bis) oltre 150.000 euro, 56 per cento».