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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.108. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
3.108.

  Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
  45-bis. A partire dal periodo d'imposta 2015 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza netta delle famiglie superiore ad 800.000 euro, risultante dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie, incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze di valore superiore ai 2 milioni.
  45-ter. Ai fini dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma precedente, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dai pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.
  45-quater. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 40-bis e 40-ter si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.

ex 44. 263.