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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.103. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
3.103.

  Dopo il comma 45, aggiungere i seguenti:
  45-bis. Per i contratti di locazione ad uso abitativo e turistico di durata inferiore a trenta giorni (locazioni brevi) conclusi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è ridotta al 10 per cento. L'applicazione dell'aliquota di cui al precedente periodo è ammessa solo a condizione che i relativi pagamenti vengano disposti esclusivamente tramite conti correnti bancari o postali, ovvero secondo altre modalità idonee a certificarne la tracciabilità.
  45-ter. Per i contratti di locazione breve conclusi in rete per il tramite di intermediari immobiliari o piattaforme di prenotazione e con pagamento diretto all'intermediario, l'intermediario opera all'atto del pagamento al locatore una ritenuta del 10 per cento a titolo d'imposta sul reddito dovuta dal locatore sui corrispettivi derivanti dalla locazione.
  45-quater. Per i contratti di locazione breve, conclusi direttamente dal proprietario o da coloro che a qualsiasi titolo posseggono o detengono l'immobile, le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10 per cento a titolo d'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei bonifici disposti in favore del locatore ovvero dei pagamenti effettuati al locatore a mezzo carte di debito.
  45-quinquies. Le ritenute di cui ai commi 42 e 43 sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  45-sexies. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, al capoverso 1-bis, i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.

ex 44. 141.