Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
36-bis. Per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, le province e le città metropolitane possono prorogare fino ai 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 4, comma 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nel rispetto della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale e dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contralti a tempo determinato e nell'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Tale proroga è consentita nel rispetto dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità interno e ai limiti temporali sui contratti a termine.
Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13.5 per mille».