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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.96. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.96.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. In attesa dei provvedimenti di riordino di cui all'articolo 11 dell'accordo sancito tra Governo e Regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 7 aprile 2014 n. 56, e allo scopo di garantire la continuità dei servizi, il personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato impegnato nei servizi di cui al citato articolo 11, in possesso di idoneità concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 6 primo periodo della legge 30 ottobre 2013, n. 125 e il personale non dirigenziale dei sopra citati servizi che abbia sostenuto procedure selettive pubbliche per titoli ed esami indette ai sensi dell'articolo 1 comma 560 della legge 296/2006 e assunto, a seguito delle stesse, con contratto a tempo determinato che abbiano maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque alla data della presente legge, possono essere stabilizzati a domanda dalla Regione territorialmente competente con risorse proprie ed assegnato, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti per le assunzioni e nel rispetto dei vincoli di spesa, ai soggetti istituzionali individuati anche temporaneamente a svolgere le funzioni previste.

  Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
  28-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aggiungere in fondo il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13.5 per mille.

ex 21. 186.