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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.89. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.89.

  Dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:
  34-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
  34-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dal contratti di locazione di cui al comma precedente dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
  34-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 34-ter dai contratti di locazione di cui al comma 34-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  34-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 34-ter e 34-quater, accertate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis dei decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze di Polizia e dei Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.

ex 21. 119.