Dopo il comma 4 , aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 22 comma 1, capoverso 5-bis), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono soggetti ad imposizione gli interessi e gli altri proventi».