Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, dopo le parole: «ad ordinamento militare» sono inserite le seguenti: «e per il personale delle Forze armate».
Conseguentemente, sono ridotte in misura corrispondente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione le dotazioni di bilancio dei Ministeri di cui all'elenco n. 2 allegato alla presente legge.