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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.62. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.62.

  Sostituire il comma 26 con il seguente:
  26. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento per il 2015, al 20 per cento per il 2016, al 10 per cento per il 2017. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'istituto dell'ausiliaria è abolito. Le percentuale di calcolo di cui sopra trovano applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1o gennaio 2015».

ex 21. 141