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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.61. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.61.

   Sostituire il comma 26 con il seguente:
  26. All'articolo 1870, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 70 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento per il 2015, ai 20 per cento per li 2016, al 10 per cento per il 2017. A decorrere dal 1o gennaio 2018 l'istituto dell'ausiliaria è abolito. Le percentuale di calcolo di cui sopra trovano applicazione nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1o gennaio 2015. Entro il 31 dicembre 2015 il governo presenta alle competenti commissioni parlamentari un decreto attuativo con il quale si estende agli appartenenti alle Forze Armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare, la possibilità di accesso alla previdenza integrativa complementare».

ex 21. 140.