stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.59. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.59.

  Sostituire il comma 26 con il seguente:
  26. È abrogato l'istituto dell'ausiliaria per il personale militare. Sono abrogate le seguenti norme dei Codice dell'Ordinamento Militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66: articolo 880 comma 1 lettera a) e comma 2, articolo 886, articoli dal 992 al 996, articoli 1251 a 1253.
  L'articolo 1864 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 è così sostituito: «Art. 1864 Trattamento di quiescenza del personale che è collocato in quiescenza al raggiungimento dei limiti massimi ordinamentali. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in quiescenza per raggiunti limiti ordinamentali viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della stessa legge».
  L'articolo 1865 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 è così sostituito: «Articolo 1865 Trattamento di quiescenza del personale che è collocato in quiescenza prima del raggiungimento dei limiti massimi ordinamentali. Per il personale militare personale che è collocato in quiescenza prima del raggiungimento dei limiti massimi ordinamentali, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.»

ex 21. 139.