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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.518. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.518.

  Dopo il comma 267 inserire il seguente:
  267-bis. All'articolo unico della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Al comma 550 dopo la parola «società» sono inserite le seguente: «totalmente»;
   b) al comma 550, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: «per la parte di propria competenza»;
   c) i commi 551 è sostituito dal seguente:

  «551. A decorre dall'esercizio 2016, nel caso in cui le società a totale partecipazione pubblica locale anche con capitale detenuto da più amministrazioni pubbliche presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti valutano la possibilità di ripiano, approvando un piano economico-finanziario che possa avviare un progetto di sviluppo della società che ne garantisca l'equilibrio strutturale. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. Resta fermo quanto previsto al comma 555.»
   d) Il comma 552 è abrogato.

ex 43. 56.