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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.515. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.515.

  Dopo il comma 267 inserire il seguente:

  Al comma 569 dell'articolo unico della legge n. 147 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:
   a)
le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti «ventiquattro mesi»;
   b) le parole: da «, decorsi i quali» fino a «cessato», sono sostituite con le seguenti: «, Nel caso di società a partecipazione mista pubblico-privata, la quota pubblica deve essere liquidata per un importo pari al valore della stessa in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter secondo comma e 2437-quater del codice civile, entro la scadenza di cui al precedente periodo. Se il socio privato non intende esercitare la prelazione, le partecipazioni sono alienate mediante procedura ad evidenza pubblica entro la medesima scadenza; se senza esito la società è posta in liquidazione. In caso di società a partecipazione totalmente pubblica anche con capitale detenuto da più soci pubblici, fermo restando i criteri stabiliti all'articolo 2437-ter secondo comma per definire il valore delle quote, le partecipazioni devono essere alienate mediante un'unica procedura ad evidenza pubblica entro il 31/12/2015. Decorso tale termine la società è posta in liquidazione. A tal fine il socio di maggioranza nomina il commissario liquidatore.»

ex 43. 51.