Al comma 267, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«f) Dopo il comma 6 è inserito il seguente: »6-ter Per gli enti territoriali che attivano le procedure previste dal presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non trovano applicazione”.