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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.51. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.51.

  Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:
  24-bis. Ai fini del riconoscimento dalla specificità delle forze armate e delle forze di polizia sancito dall'articolo 19 della legge 183/2010, a decorrere dall'anno 2015, le limitazioni previste dall'articolo 9 comma 1 e 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni della legge 30 luglio 2010 n. 122, non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa.
  24-ter. Ai conseguenti adeguamenti economici si provvede mediante:
   1. Utilizzo di quota parte delle risorse di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, relativo al fondo unico giustizia, per 600 milioni di euro.
Utilizzo delle somme già stanziate ai sensi dell'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ex 21. 108.