Dopo il comma 257, aggiungere il seguente:
257-bis. Al fine di attuare uniformemente sul territorio nazionale le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, ultimo periodo della legge 30 luglio 2010 n. 122, i piani di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2011, al momento della entrata in vigore della presente legge non definiti da accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, sono adottati con decreto del Ministero della salute entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge la ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale, può essere utilizzata, per un periodo non superiore ad un anno, solo per la funzione di temporaneo promemoria nella fase di avvio della ricetta elettronica.
La ricetta medica priva del numero di cui alla ricetta digitale, rilasciato secondo quanto previsto dal decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, o del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per le richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.
Il medico è tenuto a segnalare l'eventuale esito negativo dell'invio telematico della ricetta in formato digitale al Sistema Tessera Sanitaria e provvede, esclusivamente in questo caso, alla compilazione della prescrizione a carico del Servizio Sanitario Nazionale utilizzando il ricettario ordinario. In presenza della prescrizione su ricettario ordinario la struttura che eroga i servizi sanitari, sulla base delle prescrizioni indicate nella ricetta cartacea, è tenuta a registrare dati della prestazione da erogare e sostituisce la ricetta cartacea con la ricetta in formato digitale.
Il Ministero della salute, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze emana entro 30 giorni il decreto attuativo di quanto disposto dal presente articolo.
Le minori spese recate dalla introduzione sul territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono destinate al finanziamento del livelli essenziali di assistenza del servizio sanitario nazionale.