Dopo il comma 257 aggiungere il seguente:
257-bis. All'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, il primo periodo del comma 3 è sostituito con il seguente:
«Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui due designati dalla regione e uno dalla Conferenza dei sindaci; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dall'organismo di rappresentanza dei comuni,».