Dopo il comma 257 aggiungere il seguente:
257-bis. Al fine del finanziamento dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 5 commi 1 e 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono destinate, in forma aggiuntiva, le risorse derivanti dall'1 per cento degli introiti delle somme giocate complessivamente con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal sesto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché i giochi di cui decreto direttoriale AAMS prot. n. 2011/666/Giochi/GAD del 10 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2011, nonché l'1 per cento della spesa complessiva annuale sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo. Nella spesa di cui al presente sono comprese le somme destinate alle vincite, alla remunerazione degli operatori della filiera e all'Erario. Ai fini dell'attuazione presente comma entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte la riduzione dell'1 per cento della remunerazione degli operatori del settore del gioco d'azzardo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione dell'1 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d'azzardo e la destinazione di una quota pari all'1 per cento delle entrate erariali derivanti dai giochi d'azzardo.
Un ulteriore 2 per cento della spesa complessiva sostenuta dai cittadini italiani per il gioco d'azzardo, costituendo quota differente da quella prevista al comma 2, lettera a), è depositata su apposito Fondo denominato ”Fondo per il Reddito di Cittadinanza finalizzato al finanziamento di uno strumento per l'integrazione di redditi per i cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà relativa come definito e quantificato dall'ISTAT. Ai fini dell'attuazione del presente comma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte la riduzione del 2 per cento del settore del gioco d'azzardo inseriti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la riduzione del 2 per cento delle somme destinate alle vincite dei giochi d'azzardo, destinando tali somme, insieme a una quota pari al 2 per cento della remunerazione degli operatori delle entrate erariali derivanti dai giochi d'azzardo, alla costituzione del Fondo di cui al presente comma.