Sostituire il comma 235 con il seguente:
235. Ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia in materia di prevenzione, diagnosi, cura e terapia e di responsabilità dell'unitarietà del processo clinico-assistenziale, nonché delle altre categorie di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, con accordo tra Governo e regioni, previa concertazione con le rappresentanze scientifiche, professionali e sindacali dei profili sanitari interessati, sono meglio definite le attribuzioni, le funzioni, le relazioni interprofessionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetriche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso percorsi formativi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.