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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.458. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.458.
(0. 38. 168. 1.)

  Al comma 213, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   c) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 573-bis è sostituito dal seguente: «573-bis. Per l'esercizio 2015, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2014, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ovvero delle Sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento inteso sia come aumento del disavanzo di amministrazione registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e fino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico».