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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.455. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.455.

   Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
  1-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni indicati al terzo comma dell'articolo 515 del codice di procedura civile qualora sussistano le altre condizioni di legge.

  La deroga di cui al comma 1-ter dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come introdotto dal comma 1, opera nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 2, comma 1 della presente legge.

ex 38. 029.