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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.454. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.454.

   Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi di cui al presente articolo non può eccedere, qualora il debitore sia un esercente di arti, imprese o professioni, il quinto dell'importo dei medesimi crediti detenuti alla data della notifica dell'atto di pignoramento.

  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia, con proprio decreto, adotta i parametri ai fini dell'individuazione della base di calcolo per la definizione di tale limite. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, l'individuazione della base di calcolo è affidata al giudice competente.

ex 38. 028.