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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.453. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.453.

   Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. L'assegnazione dell'immobile allo Stato ai sensi delle disposizioni che precedono, non pregiudica la possibilità che il medesimo immobile sia assegnato in uso alle persone esecutate.

  Per le finalità di cui al comma 3 bis dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dal comma 1, il Ministero dell'economia, di concerto con quello del welfare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le ipotesi in cui, avuto riguardo al valore dell'immobile espropriato, alle condizioni patrimoniali dell'esecutato e alla insussistenza in suo capo di altri mezzi per assicurarsi un alloggio dignitoso o il sostentamento suo e del proprio nucleo familiare, si procede di norma alla concessione di un diritto d'uso dell'immobile predetto.

ex 38. 027.