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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.445. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.445.

  Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
  210-bis. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio dell'economia del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2015 di 500 milioni euro.

  Il riparto delle risorse integrative di cui al comma 1, alle Regioni a statuto ordinario, è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
   a) quantificazione del fabbisogno di mobilita di ciascuna regione, sulla base del parametro relativo alla «Popolazione legale» come risultante dal 15o censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012;
   b) indice di mobilita, sulla base del parametro della «Popolazione residente che si è recata il mercoledì precedente la data del censimento al luogo abituale di studio/lavoro» come risultante dal 15o censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011.

  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2015, sono assegnate le risorse integrative di cui al comma 1.
  All'onere si provvede mediante riduzione proporzionale degli stati di previsione dei Ministeri così come indicati dall'allegato 2 dell'articolo 24 fino a concorrenza dell'importo complessivo di 500 milioni in via prioritaria sulla spesa per beni e servizi. Le amministrazioni possono adottare misure alternative di contenimento della spesa al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione del precedente periodo.

ex *38. 024.