Dopo il comma 210, aggiungere il seguente:
210-bis «I fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, nel comune dell'Aquila purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione della TASI di cui all'articolo 1, commi 639 e ss, Legge n. 147 del 2013 e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione ed all'agibilità dei fabbricati stessi, nel limite massimo di 30 milioni di euro per il triennio 2015-2017».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015 – 10;
2016 – 10;
2017 – 10.