Dopo il comma 201, inserire il seguente:
201-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 31-quater è inserito il seguente:
”31-quinquies. I processi associativi di cui ai precedenti camini sono realizzati anche mediante forme di compensazione fra gli obiettivi di contenimento delle spese di personale e le facoltà assunzionali degli Enti coinvolti, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni, da computarsi in termini consolidati.