Dopo il comma 200, aggiungere il seguente:
200-bis. All'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto il seguente comma 573-quater:
«Per l'esercizio 2014, agli enti che abbiano goduto dei finanziamenti di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge del 6 giugno 2013, n. 64 e dal decreto 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge del 28 ottobre 2013 n. 124 e dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge del 23 giugno 2014, n. 89 è riconosciuta la facoltà di revocare i provvedimenti di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e di approvazione dei relativi Piani, di cui agli articoli 243-bis e quater del vigente TUEL. Tale facoltà è subordinata all'intervenuto miglioramento dell'equilibrio strutturale del bilancio, nonché al conseguito aumento dell'avanzo di amministrazione o alla sopraggiunta diminuzione del disavanzo di amministrazione registrati, quantomeno, nel preconsuntivo 2014.».