Dopo il comma 193, aggiungere i seguenti:
193-bis. All'articolo 37, comma 4-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: 5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento.
193-ter. All'articolo 1, comma 137, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è soppresso.