Dopo il comma 184, aggiungere i seguenti:
184-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 122, le parole: «2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «2013, 2014 e 2015»;
2) dopo il comma 122 è inserito il seguente:
«122-bis. Per l'anno 2015 l'importo è attribuito alle regioni secondo la tabella approvata nell'accordo sancito nella seduta del 10 luglio 2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi saranno ceduti per il 25 per cento alle province e per il 75 per cento ai comuni e per almeno il valore di 500 milioni dovranno essere utilizzati in via prioritaria per il pagamento dei cofinanziamenti nazionali ai programmi comunitari».
3) al comma 125 dopo le parole: «con riferimento all'anno 2014» sono inserite le seguenti: «e del 30 giugno, con riferimento all'anno 2015» e sostituire «a decorrere dal 1o gennaio 2016» con «a decorrere dal 1o gennaio 2015».
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 67, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:
a) a decorrere dal 1o gennaio 2016 sono ridotte in misura lineare le dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1,5 miliardi di euro annui.