Dopo il comma 161, inserire il seguente:
161-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 12 è sostituito dal seguente:
12. Gli enti locali possono rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, dovendosi comunque considerare le esigenze di funzionalità dei servizi comunali, l'evoluzione temporale delle condizioni di acquisizione dei beni o servizi, nonché la diversa qualità o dimensione delle acquisizioni medesime.