Dopo il comma 161 aggiungere i seguenti:
161-bis. Lo Stato restituisce alta regione Trentino – Alto Adige e alle province di Trento e Bolzano una quota delle riserve previste dal comma 508 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 pari a 50 milioni annui, a decorrere dall'anno 2015, fino alla concorrenza dell'importo dovuto.
Conseguentemente all'articolo 1, comma 132, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016: con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 410 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.