stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.350. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.350.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3, comma 29 della legge 28 dicembre 1995. n. 549, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo – è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0.04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto.

ex 35. 151.