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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.347. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.347.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis.Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze dà adeguata pubblicità sul sito istituzionale del ministero dei fabbisogni standard di ciascun comune e provincia, individuati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e dei costi standard dei servizi sanitari regionali, individuati ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011. Restano fermi gli obblighi previsti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010.

ex 35. 169.