stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.325. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.325.

  Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:
  156-bis. Al fine del contenimento della spesa di personale le regioni, per gli anni 2015 e 2016, possono procedere, senza necessità di motivazione a con un preavviso di sei mesi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, i quali, ai fini dell'accesso e della decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente anteriore all'entrata in vigore dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016.
  156-ter. Le regioni che adottano le misure di contenimento della spesa per il personale di cui ai commi da 15-bis a 15-quater, riducono le dotazioni organiche di un numero di posti corrispondente alle unità cessate dal servizio.
  156-quater. È fatto divieto il successivo ripristino, a qualunque titolo, delle posizioni soppresse nelle dotazioni organiche di ciascuna amministrazione, e le corrispondenti cessazioni dai servizio non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

ex 35. 123.