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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.260. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.260.

  Dopo il comma 139, aggiungere il seguente:
  «139-bis. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di cassa delle camere di commercio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, le camere di commercio hanno diritto di recedere dal contratto.».

ex 34. 7.