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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.252. in Assemblea riferita al C. 2679-bis-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 28/11/2014  [ apri ]
2.252.

  Dopo il comma 132 aggiungere il seguente:
  132.1. È ridotta la possibilità di assunzione attualmente in vigore delle amministrazioni centrali, delle Agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, delle regioni e delle autonomie locali, per il 50 per cento per il triennio 2015-2017. I risparmi derivanti dalle amministrazioni centrali, dalle Agenzie fiscali, dagli enti pubblici non economici e dagli enti di ricerca sono destinati al finanziamento del Fondo nazionale trasporti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 nei limiti di 500 milioni di euro annui, quelli dalle regioni e province autonome concorrono a ridurre le minori entrate derivanti dalla riduzione di gettito delle maggiorazioni IRAP definite da manovre regionali determinate dall'applicazione del nuovo regime IRAP; quelli degli altri enti concorrono alla riduzione del disavanzo o alla copertura di maggiori investimenti

ex * 32. 03.