Sostituire il comma 130, con il seguente:
130. A decorrere dal 1o gennaio 2015, all'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: 5 per conto« sono sostituite dallo seguenti: 0 per cento». Resta ferma la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di disporre maggiorazioni dei quantitativi di gasolio da impiegare in lavori agricoli ad aliquota ridotta alle condizioni e nella misura previste dal decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 26 febbraio 2002.