Dopo il comma 129 aggiungere il seguente:
129-bis. Le graduatorie concorsuali attive ai sensi delle leggi vigenti restano valide e sono utilizzabili, anche durante e successivamente il periodo di commissariamento, per le procedure di reclutamento che saranno autorizzate dal dipartimento della funzione pubblica in base ai percorsi per il reclutamento ordinario nei due enti.