Sostituire il comma 125, con il seguente:
125. Al fine di concorrere al soddisfacimento delle esigenze finanziarie del Ministero della difesa, esclusivamente per le attività di bonifica dei siti militari (basi, poligoni e aree militari in genere), all'articolo 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le citate attività negoziali, limitatamente agli oneri derivanti dagli interventi di bonifica delle aree e immobili di pertinenza del Ministero della difesa, sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero.».