Dopo il comma 109, inserire il seguente:
109-bis. All'articolo 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, inserire dopo il comma 1 il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei trasferimenti di personale in comuni ove la sede di provenienza distanza non meno di 70 km».